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Libertà d’espressione è democrazia

Copia d’epoca della Costituzione della Repubblica Italiana

di Brunella Trifilio •

La nostra Costituzione, concepita nel rifiuto delle restrizioni ai diritti fondamentali della persona propri delle dittature, entra in vigore nel 1948. Tra i suoi primi articoli, uno dei diritti più importanti per la difesa della democrazia, la libertà d’espressione. L’articolo 21 della nostra Costituzione afferma che “tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione” e che “la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure”.

Primo punto, la libertà d’espressione è ciò che ci consente di esprimere liberamente le nostre idee nelle svariate forme espressive (televisione, radio, musica, pittura, carta stampata…).

Secondo punto, tale libertà esclude ogni forma di controllo preventivo, da parte di una determinata autorità, con l’intento d’intercettare e poi impedire la diffusione del pensiero ritenuto scomodo o pericoloso alla sopravvivenza della stessa autorità. L’opposto della libertà d’espressione (cardine delle società democratiche) è la censura.

Quello di censura è un concetto ampio, non limitato ai soli giornali. C’è censura quando viene ostacolato il “diritto di cronaca” quale strumento d’informazione ai cittadini che, a loro volta, hanno il diritto ad essere informati, ma sempre nel rispetto di determinate limitazioni. I limiti connessi all’esercizio del diritto di cronaca impongono l’osservanza di alcuni principi come la verità dei fatti raccontati, l’interesse pubblico a conoscerli e la continenza verbale (linguaggio corretto, misurato, privo di volgarità…). C’è censura quando viene violato quel “diritto di critica” che ci consente di esprimere un’opinione personale e di contrapporre la propria idea a quella di altri, sempre con il rispetto dovuto e senza insulti. C’ è censura quando viene smorzato o impedito il “diritto di satira” come forma di umorismo capace di moderare e smitizzare i potenti, senza mai offenderli. Partendo da questi pochi esempi di censura, possiamo allargare la prospettiva ed ipotizzare altri rischi di censura, talvolta non facilmente riconoscibili. Ad esempio, nei Paesi in cui vige la democrazia, il diritto a manifestare liberamente il proprio pensiero è sancito dalla legge; ma potrebbe accadere che un’eccessiva concentrazione della proprietà dei mezzi di comunicazione possa compromettere il diritto d’informare e di essere informati. Per capire la sottile differenza tra censura prevista dalla legge e quella che può annidarsi subdolamente nelle democrazie, può essere d’aiuto un preciso fatto storico. Nel 1559, papa Paolo IV, con il suo “Indice dei libri proibiti” (elenco dettagliato dei testi ritenuti eretici o pericolosi per la fede) e la connessa pena della scomunica, introdusse una delle più longeve forme di censura. Una forma di controllo, introdotta da un’autorità religiosa, che è stata soppressa nel 1966 con l’abolizione del Decreto dell’Inquisizione romana (istitutivo dell’Indice dei libri proibiti), durante il papato di Palo VI.

In un caso come questo, una determinata tipologia di censura viene istituita con un documento ufficiale ed è dunque palese. Quando invece la censura non è palese perché formalmente vietata, ma ai cittadini risulta difficile partecipare alla vita politica (pur avendone diritto) a causa del loro difficile accesso agli strumenti di comunicazione sia direttamente (per esprimere il proprio pensiero liberamente) che indirettamente (come fruitori di un’informazione libera e indipendente), la libertà d’espressione può venirne condizionata. Quando tale anomalia si verifica, anche l’opinione pubblica ne viene condizionata, così come può risultare limitato il necessario controllo che i cittadini devono esercitare sull’operato dei governanti. Quando il diritto a manifestare il proprio pensiero o a farsi una propria opinione sulla società viene compromesso nei fatti, a lungo andare, la tenuta della democrazia può risentirne, fino al caso estremo della sua soppressione per decreto.

L’introduzione della censura per legge è generalmente il primo atto ufficiale dei regimi totalitari, dato che in essi non è ammesso manifestare il proprio pensiero se questo è in contrasto con la “verità ufficiale” dello Stato. Quando si arriva a questo punto, con la censura sancita dalla legge, venendo meno la libertà di parola, diventa estremamente difficile reclamare il ritorno alla democrazia. Un vero e proprio punto di non ritorno. Per questo è così importante preservare il diritto di parola, di critica, di satira, di stampa; ma senza pretendere di oltrepassare i limiti che vi sono saldamente connessi. Manifestare liberamente il proprio pensiero non significa poter dire tutto ciò che “ci passa per la testa”, violando la privacy degli altri oppure offendendo e diffamando le persone. Libertà d’espressione non vuol dire che sia permessa l’istigazione a delinquere (spingere qualcuno a commettere un reato) o l’apologia di reato (esaltazione in pubblico di un’azione che costituisce un reato). Tra i tanti limiti alla libertà di espressione vi è anche l’apologia del fascismo (istigazione/incitamento alla ricostituzione del partito fascista) vietata dalla XII disposizione transitoria e finale della Costituzione della Repubblica Italiana. La libertà d’espressione è fondamentale per la democrazia, ma è anche un diritto che non ci consente di distruggerla scavalcando limiti e divieti previsti dalla legge (reato di apologia del fascismo compreso).

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