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Rinnovato il contratto collettivo nazionale di lavoro dei bancari

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Lo scorso 23 novembre 2023 è stato sottoscritto da Abi e dalle Segreterie Nazionali FABI – FIRST CISL – FISAC – UILCA – UNISIN l’intesa di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore Creditizio e Finanziario. L’intesa prevede un aumento mensile a regime di 435 euro per la figura media (3A4L) ripartito in quattro tranche: 1 luglio 2023 – 250 euro, 1 settembre 2024 – 100 euro, 1 giugno 2025 – 50 euro e 1 marzo 2026 – 35 euro. A questo importo si aggiungono gli arretrati, per un importo medio di 1250 euro già corrisposti lo scorso mese di dicembre.

Altri punti interessanti dell’intesa sindacale sono costituiti dal ripristino della piena base di calcolo per il TFR a partire dal luglio 2023, dall’orario di lavoro settimanale che è stato ridotto di 30 minuti settimanali a decorrere dal prossimo 1 luglio 2024.

Importante è anche la possibilità, prevista dall’intesa, di individuare forme di partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori alla vita delle imprese, per la gestione del cambiamento e del benessere sui luoghi di lavoro.

Nella cabina di regia è stata rafforzata la funzione con riferimento a processi di evoluzione dei modelli organizzativi del lavoro, cambiamenti conseguenti a nuove tecnologie e digitalizzazione delle banche.
Altri punti interessanti della intesa sindacale sono i seguenti:

  • Commissione nazionale per la sicurezza: aumentate le funzioni anche al fine di contrastare lo stress da lavoro correlato.
  • Obblighi delle parti: eliminato il divieto di prestare la propria opera a favore di terzi, ferme le limitazioni di legge.
  • Buono Pasto: l’importo minimo sale da 1,81 euro a 4 euro (limite attuale per la defiscalizzazione cartacea).
  • Politiche commerciali: l’accordo 8 febbraio 2017 diventa parte integrante del CCNL e quindi un preciso articolo contrattuale.
  • Comporto malattia: l’aumento del 50% del periodo di comporto sarà riconosciuto anche in caso di disabilità ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge 104/92 (c.d. “gravità”).
  • Maternità e paternità: eliminato il limite complessivo dei cinque mesi, anche i periodi di interdizione anticipata (c.d. “gravidanza a rischio”) verranno retribuiti al 100%.
  • Missioni: restano ferme le indicazioni chilometriche e i relativi rimborsi economici, ma vengono aumentate di un giorno mensile il numero di giornate escluse dal computo della diaria.
  • Fungibilità: è resa strutturale la piena fungibilità nell’ambito della categoria quadri direttivi e i tempi di maturazione dell’inquadramento superiore e dei connessi vari livelli dei QD passano da cinque a sei mesi, in adeguamento alle previsioni di legge.
  • Trasferimenti consensuali: restano invariati l’età anagrafica e i limiti chilometrici. Aumenta da 22 a 23 anni di servizio il requisito dell’anzianità.
  • Dichiarazione congiunta su molestie e violenze: diventa un articolo del contratto.
  • Formazione, innovazione tecnologica e bilateralità: aumentate le ore complessive di formazione retribuita da 32 a 37 ore annue; introdotta assistenza di Abi e delle Segreterie Nazionali su richiesta degli organismi sindacali aziendali per il raggiungimento di accordi collettivi.
  • Fondo per l’occupazione: aumentati i contributi per favorire l’occupazione stabile anche nel Mezzogiorno, la staffetta generazionale, introdotto un ulteriore contributo per le aziende che non ridurranno gli organici e rafforzato il finanziamento alla parte emergenziale del fondo di solidarietà a favore delle lavoratrici e dei lavoratori licenziati senza possibilità di aderire alla parte straordinaria del Fondo di solidarietà.
  • Fondo di solidarietà: introdotta la possibilità di effettuare la cosiddetta staffetta generazionale su base volontaria (riduzione dell’orario di lavoro tre anni prima dell’uscita con integrazione economica parziale e copertura contributiva previdenziale piena, con relativa assunzione di giovani).
  • Inclusione e pari opportunità: valorizzazione delle tematiche con rimando al lavoro delle specifiche Commissioni.
  • Prosolidar: istituito specifico articolo contrattuale, con previsione di aumento del contributo facoltativo annuo da 6 a 10 euro. Il nuovo contratto scadrà il 31 marzo 2026.

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